Costituzione Italiana Art.33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'nsegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato.
La legge, nel fissare i diritti e i doveri delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
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